Dal sito nazionale: Il Punto Su num.18/2017 – Adibizione in via esclusiva ai videoterminali

Riteniamo utile ricordare le previsioni del CCNL del Settore Credito in caso di adibizione in via esclusiva del Dipendente ai videoterminali(Art. 66 del CCNL 31 marzo 2015).

Per Addetto ai videoterminali si intende il Dipendente a cui è affidato unicamente il compito di operare sulle predette apparecchiature (ad esempio, non rientrano in tale casistica gli Addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).
Il/La Lavoratore/Lavoratrice addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo due ore di adibizione continuativa a tale apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di 15 minuti.
I/Le Lavoratori/Lavoratrici che siano inseriti nei turni presso Servizi o Reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati hanno diritto nel corso della giornata lavorativa – in luogo delle pause di cui sopra – a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti.
In caso di accertata inidoneità del/della Lavoratore/Lavoratrice all’adibizione ai videoterminali, l’Azienda adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di assegnare gli interessati ad altre mansioni.

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Autore dell'articolo: redazioneuci

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