Valutazioni Professionali: repetita iuvant

Come ogni anno si avvicina il momento della valutazione professionale e pertanto invitiamo i nostri iscritti a tenere presente la tutela prevista al comma 3 dell’articolo  75 del CCNL del 31.3.2015 che recita:

Il lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall’impresa e delle linee adottate dall’impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale e può chiedere chiarimenti al riguardo.

Il medesimo articolo del CCNL ai commi 6-8 fornisce altre tutele che prevedono:

Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale (…).

Ricordiamo che, in ogni caso, la sottoscrizione per ricevuta della scheda di valutazione non implica in alcun modo l’automatica condivisione del complessivo giudizio professionale ricevuto e lascia impregiudicata la possibilità per l’interessato/a di ricorrere contro la valutazione secondo quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art.75 del CCNL.

E’ necessario ribadire che la normativa vigente prevede la sottoscrizione da parte del lavoratore di documenti solo ed esclusivamente in lingua Italiana.

Scarica qui il modulo per il ricorso al giudizio

 

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo ai precedenti comunicati

E’ già tempo di…Valutazioni Professionali

e

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE IN UBIS

Autore dell'articolo: Redazione

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